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Rottamazione-quinquies Legge n. 199/2025

2026-01-21 16:45

Studio Commerciale Canalis

Rottamazione-quinquies Legge n. 199/2025

Rottamazione-quinquies Legge n. 199/2025È disponibile il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.

Rottamazione-quinquies Legge n. 199/2025
È disponibile il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies.

 

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinquies, nuova definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Di seguito si riportano le principali scadenze e modalità operative.

Ambito di applicazione

La definizione agevolata riguarda esclusivamente alcuni debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, tra cui:

- imposte dichiarate ma non versate: omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis 54-ter del DPR n. 633/72);

- contributi previdenziali Inps (con esclusione di quelli derivanti da accertamento);

- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture.

Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione)per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

Vantaggi

Aderendo alla Rottamazione-quinquies è possibile versare solo il capitale e le spese, senza sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio. Per ulteriori info consultate il comunicato stampa del 20.01.2026 cliccando qui  

 

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Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) 

 

Di seguito due Faq per chi ha rateazioni in corso:

FAQ n. 18

Ho aderito alla Rottamazione-quinquies per debiti per i quali avevo una rateizzazione in corso. Cosa succede?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.

FAQ 19

Nel caso in cui nello stesso piano di rateizzazione in corso siano ricompresi sia debiti per i quali ho aderito alla Rottamazione-quinquies sia altri debiti per i quali non intendo aderire o non posso aderire, in quanto “non rottamabili”, cosa succede?

In tal caso, la norma prevede che la presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies determina, limitatamente ai “carichi definibili” che ne costituiscono oggetto, la sospensione fino al 31 luglio 2026, (data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la Definizione agevolata), degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti (“non rottamabili”), potrà utilizzare il servizio “Paga online” sul sito e sull’App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

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