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Regime forfetario quadro generale, decadenza e rischio accertamento – Sintesi

2026-01-24 16:30

Studio Commerciale Canalis

Regime forfetario quadro generale, decadenza e rischio accertamento – Sintesi

Regime forfetario quadro generale, decadenza e rischio accertamento – Sintesi

Quadro generale

AspettoContenuto
NaturaRegime naturale per persone fisiche con requisiti
FinalitàSemplificazione contabile e riduzione carico fiscale
Rischio principaleDecadenza con recupero IVA e tassazione ordinaria
Punto criticoMonitoraggio continuo dei requisiti

 Limiti di ricavi/compensi e decadenza

Ricavi/Compensi annuiEffetto
≤ 85.000 €Permanenza nel regime
> 85.000 € e ≤ 100.000 €Uscita dall’anno successivo
> 100.000 €Decadenza immediata
Avvio in corso d’annoLimite ragguagliato ad anno (solo soglia 85.000 €)
Soglia 100.000 €Non ragguagliata

 Cause ostative principali

CategoriaCausa di esclusione
IVARegimi speciali IVA
ResidenzaNon residenti (salvo UE/SEE ≥ 75% reddito in Italia)
AttivitàCessioni prevalenti di fabbricati o mezzi nuovi
PartecipazioniSocietà di persone / associazioni / imprese familiari
SrlControllo + attività riconducibile
Rapporti di lavoroAttività prevalente verso ex datore
Redditi lavoro> 30.000 € (35.000 € per 2025–2026)
Costi lavoro> 20.000 € annui

 Lavoro dipendente, pensione e forfetario Redditi da lavoro

SituazioneEffetto
Redditi lavoro dipendente > sogliaEsclusione dal regime
Rapporto cessatoLimite non opera
Pensione > sogliaEsclusione sempre

Ex datore di lavoro

VerificaRegola
Attività verso ex datoreVietata se prevalente (>50%)
Periodo di osservazione2 anni dalla cessazione
Momento verificaFine anno
EffettoFuoriuscita dall’anno successivo

 

Partecipazioni societarie Società di persone

SituazioneEffetto
Qualsiasi quotaEsclusione automatica
Attività diversaIrrilevante
Acquisto in corso d’annoUscita dall’anno successivo
Successione/donazioneNeutralizzabile se ceduta entro l’anno

 

Società di capitali (Srl)

RequisitoCondizione causa ostativa
ControlloDiretto o indiretto (art. 2359 c.c.)
AttivitàRiconducibile a quella individuale
OperazioniPrestazioni/cessioni verso la Srl
EffettoFuoriuscita dall’anno successivo

 

 

 Il regime forfetario è il regime “naturale” per persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo in presenza dei requisiti di legge. Nasce per semplificare gli adempimenti e ridurre il carico fiscale, ma una gestione poco attenta può esporre il contribuente a accertamenti molto onerosi, soprattutto in caso di decadenza.

 

Accesso e permanenza nel regime

Il requisito principale è il limite di ricavi o compensi:

  • fino a 85.000 euro → permanenza nel regime;
  • tra 85.000 e 100.000 euro → uscita dal regime dall’anno successivo;
  • oltre 100.000 eurodecadenza immediata, con applicazione dell’IVA dall’operazione che causa lo sforamento e tassazione ordinaria sull’intero anno.

Devono inoltre essere rispettati:

  • il limite di 20.000 euro per spese di lavoro dipendente e collaboratori;
  • l’assenza delle cause ostative, tra cui: utilizzo di regimi speciali IVA, partecipazioni in società di persone, controllo di srl “collegate”, attività prevalente verso ex datori di lavoro, redditi da lavoro dipendente/pensione superiori a 30.000 euro (35.000 per 2025–2026).

 

Lavoro dipendente, pensione e ex datore

Chi ha redditi da lavoro dipendente o pensione oltre le soglie previste non può accedere al regime. Le pensioni rilevano sempre come redditi assimilati al lavoro dipendente, anche se il rapporto di lavoro è cessato.

È inoltre vietato svolgere l’attività in modo prevalente (oltre il 50% dei ricavi) verso il datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni. La verifica avviene a fine anno e l’eventuale uscita dal regime decorre dall’anno successivo.

 

Partecipazioni societarie

  • La partecipazione in società di persone o associazioni professionali è sempre causa di esclusione.
  • Per le società di capitali, la causa ostativa opera solo se coesistono:
    1. il controllo diretto o indiretto della società;
    2. la riconducibilità dell’attività della società a quella svolta in regime forfetario.

La verifica avviene a fine anno e la fuoriuscita decorre dall’anno successivo.

 

Accertamento e decadenza

L’Amministrazione finanziaria può contestare la perdita dei requisiti, ma con un importante vincolo di pregiudizialità:
l’ufficio deve prima accertare in modo definitivo l’anno in cui i requisiti sono venuti meno; solo dopo può disconoscere il regime negli anni successivi. Se l’annualità “presupposta” è decaduta, l’accertamento sugli anni successivi non è possibile.

Sono previste:

  • sanzioni aggravate in caso di infedele indicazione dei requisiti;
  • termini di accertamento ridotti per chi utilizza solo fattura elettronica e strumenti tracciabili.

 

Effetti della decadenza

La decadenza può avere effetti molto pesanti:

  • recupero dell’IVA non applicata, con possibile rilevanza penale oltre certe soglie;
  • tassazione ordinaria dei redditi;
  • difficoltà nel recupero dell’IVA sugli acquisti.

Tuttavia, in sede difensiva:

  • il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti può essere fatto valere anche in assenza di dichiarazione, se le operazioni sono reali, documentate e inerenti;
  • per le imposte dirette devono essere riconosciuti i costi inerenti, anche in via forfetaria, per evitare la tassazione di una ricchezza inesistente, in applicazione del principio di capacità contributiva.

L’atto impositivo è inoltre annullabile se non preceduto dal contraddittorio preventivo obbligatorio.

 

Conclusioni

Nel regime forfettario il rispetto formale dei requisiti non è sufficiente: serve un monitoraggio costante di ricavi, rapporti di lavoro, partecipazioni e struttura dei costi.
Un approccio prudente (richiedere sempre fattura sugli acquisti, conservare la documentazione, valutare preventivamente le situazioni a rischio) può ridurre notevolmente l’impatto di eventuali controlli e rafforzare la difesa in caso di verifica.