La Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) introduce importanti novità in materia di riscossione coattiva, rafforzando gli strumenti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) per il contrasto alla c.d. evasione da riscossione. In particolare, viene ampliato l’utilizzo dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica ai fini dell’avvio delle procedure esecutive presso terzi.
Il pignoramento presso terzi nel sistema della riscossione
L’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 disciplina il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi nell’ambito della riscossione esattoriale, prevedendo una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria di cui al codice di procedura civile.
Salvo quanto previsto in materia di crediti impignorabili (art. 545, commi 4, 5 e 6, c.p.c.) e nel rispetto dei limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, l’atto di pignoramento può contenere direttamente l’ordine al terzo di pagare le somme dovute all’Agente della riscossione, in luogo della citazione prevista dall’art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il pagamento deve essere effettuato:
- entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, per le somme già maturate;
- alle rispettive scadenze, per le somme non ancora esigibili.
L’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della riscossione non abilitati alle funzioni di Ufficiale della riscossione e, in tal caso, non è soggetto agli obblighi di annotazione previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 112/1999. In caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, trova applicazione l’art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, con rinvio alle regole del codice di procedura civile.
Accesso alle informazioni e cooperazione applicativa
L’art. 75-ter del D.P.R. n. 602/1973 consente all’Agente della riscossione di avvalersi di strumenti informatici e di cooperazione applicativa per acquisire, in via preventiva, le informazioni necessarie all’avvio delle azioni di recupero coattivo, al fine di rendere l’attività di riscossione più efficiente e tempestiva e di prevenire condotte elusive da parte del debitore.
Le modalità tecniche di accesso e utilizzo dei dati sono demandate a specifici decreti del MEF, da adottare nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000) e previo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.
Le novità in materia di fatturazione elettronica
In tale contesto normativo si collocano i commi 117 e 118 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, che modificano l’art. 1, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, introducendo la lettera b-ter).
La disposizione consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di utilizzare, per le attività di analisi finalizzate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo. L’ambito soggettivo comprende anche:
- i debitori destinatari di accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione;
- i coobbligati nei confronti dello stesso cessionario o committente.
Ampliamento dei soggetti legittimati e finalità della riforma
Con la riforma si amplia la platea dei soggetti autorizzati all’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche, precedentemente riservata all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per finalità di controllo e analisi del rischio fiscale.
L’estensione delle prerogative all’Agenzia delle Entrate-Riscossione mira a migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi, consentendo una più puntuale individuazione dei rapporti economici intercorrenti tra il debitore e i soggetti terzi obbligati.
I dati restano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
Profili applicativi
Le modalità operative di attuazione della nuova disciplina saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.
La riforma si inserisce nel processo di riorganizzazione dell’Amministrazione finanziaria previsto dal PNRR (Riforma 1.12) e conferma l’evoluzione verso una riscossione sempre più basata sull’utilizzo integrato dei dati e sugli strumenti digitali.
Esempi pratici di pignoramento presso terzi
Esempio 1 – Pignoramento dei crediti verso clienti
Un professionista ha cartelle esattoriali non pagate e ha emesso, nei sei mesi precedenti, fatture elettroniche nei confronti di alcuni clienti.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, analizzando i dati dei corrispettivi fatturati, individua i clienti come terzi debitori e notifica loro l’atto di pignoramento. I clienti saranno tenuti a versare direttamente ad ADER le somme dovute al professionista, fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo.
Esempio 2 – Impresa con più committenti attivi
Una società presenta debiti fiscali affidati in riscossione ma continua regolarmente l’attività. Dai dati delle fatture elettroniche emerge un volume costante di rapporti con alcuni committenti.
ADER può avviare procedure di pignoramento presso terzi nei confronti di uno o più committenti, riducendo la liquidità disponibile per l’impresa e incidendo sulla gestione ordinaria dei pagamenti.
Esempio 3 – Pignoramento “progressivo” alle scadenze
Un’impresa ha contratti continuativi con un cliente, con fatture periodiche non ancora scadute.
L’atto di pignoramento può prevedere che il cliente versi ad ADER:
- entro 60 giorni le somme già maturate;
- alle rispettive scadenze le somme future, fino alla soddisfazione del credito erariale.
Esempio 4 – Effetti sui rapporti commerciali
Il cliente/committente che riceve l’atto di pignoramento è obbligato a rispettarne il contenuto. L’eventuale pagamento diretto al debitore, in violazione dell’ordine di ADER, può esporre il terzo a responsabilità diretta nei confronti dell’Agente della riscossione.


