ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le indicazioni relative alle aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per il periodo d’imposta 2026.
Il reddito minimo da considerare ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti è pari a euro 18.808. Si ricorda inoltre che, per l’anno 2026, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato:
- in euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996;
- in euro 122.295 per tutti gli altri.
Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della quota per maternità, risulta per il 2026 pari a:
- Artigiani: € 4.521,36
- Commercianti: € 4.611,64
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF. Pertanto, il contributo relativo all’anno 2026 è determinato sui redditi prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027.
Le aliquote contributive applicabili sono le seguenti:
Artigiani
- Reddito fino a € 56.224,00: aliquota 24%
- Reddito oltre € 56.224,00: aliquota 25%
Commercianti
- Reddito fino a € 56.224,00: aliquota 24,48%
- Reddito oltre € 56.224,00: aliquota 25,48%
Per quanto riguarda le scadenze di versamento tramite modello F24 del saldo relativo al periodo d’imposta 2025 e degli acconti per il 2026, queste sono correlate alle scadenze previste per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026, con possibilità di rateizzazione;
- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026, relativi al reddito entro il minimale, devono essere versati alle scadenze del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026.
Si segnala inoltre che i soggetti che esercitano attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione commercianti, non sono tenuti al versamento dei contributi fissi minimali, ma esclusivamente al pagamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito d’impresa, alle ordinarie scadenze di saldo e acconto.
Si ricorda infine alla gentile Clientela che i dati e gli importi necessari per il pagamento della contribuzione dovuta sono disponibili nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione “Dati del mod. F24”, accessibile direttamente dal contribuente o tramite un intermediario delegato. Da tale sezione è possibile scaricare il modello F24 in formato PDF per effettuare il pagamento.


